Art. 1
LEGGE 2 gennaio 1997, n. 2
In vigore dal 5 giu 1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Destinazione del quattro per mille
dell'IRPEF al finanziamento della politica
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 GIUGNO 1999, N. 157
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-01-02;2#art-1