Art. 3
Esercizio della delega.
In vigore dal 23 gen 1997
I decreti legislativi di cui agli sono adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
Data a Roma, addì 31 dicembre 1996.
SCALFA RO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Flick, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli, Flick
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1996-12-31;676#art-3