Art. 1

In vigore dal 24 dic 1996
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 553, recante disposizioni in tema di incompatibilità dei magistrati e di proroga dell'utilizzazione per finalità di detenzione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 23 dicembre 1995, n. 552, 26 febbraio 1996, n. 83, e 26 aprile 1996, n. 218. 3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 10 maggio 1996, n. 250, 8 luglio 1996, n. 355, e 6 settembre 1996, n. 464. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 dicembre 1996 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri FLICK, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: FLICK
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Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 553, recante disposizioni in tema di incompatibilita' dei magistrati e di proroga dell'utilizzazione per finalita' di detenzione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara. — Testo vigente | Portale Normativo