Art. 1
In vigore dal 16 nov 1996
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
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1. Il decreto-legge 13 settembre 1996, n. 479, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, per il servizio di traduzione dei detenuti e per l'accelerazione delle modalità di conclusione degli appalti relativi agli edifici giudiziari nelle regioni Sicilia e Calabria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 5 luglio 1995, n. 269, 1 settembre 1995, n. 369, 30 ottobre 1995, n. 456, 23 dicembre 1995, n. 572, 28 febbraio 1996, n. 97, 29 aprile 1996, n. 234, e 16 luglio 1996, n. 378, ad eccezione degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti in relazione alla presentazione delle domande ed alla formazione delle graduatorie previste dall',comma 4, del decreto-legge 5 luglio 1995, n.
269, e dall', comma 6, dei decreti-legge 1 settembre 1995, n. 369, 30 ottobre 1995, n. 456, 23 dicembre 1995, n. 572, 28 febbraio 1996, n. 97, e 29 aprile 1996, n. 234.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 15 novembre 1996
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
FLICK, Ministro di grazia e
giustizia
Visto, il Guardasigilli: FLICK
Storico versioni
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