Art. 8

LEGGE 11 novembre 1996, n. 574

In vigore dal 18 dic 1997
S a n z i o n i 1. Chiunque proceda allo spandimento di acque di vegetazione senza procedere alla preventiva comunicazione di cui all' è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire un milione. 2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque proceda allo spandimento di acque di vegetazione con inosservanza dei modi di applicazione di cui all', comma 2. Se la violazione riguarda la mancata osservanza delle precauzioni previste dal comma 1 dello stesso , si applica la sanzione amministrativa da lire un milione a lire tre milioni, salvo che il fatto non sia previsto dalla legge come reato. 3. A chiunque proceda allo spandimento delle acque di vegetazione con inosservanza del limite di accettabilità di cui all' si applica la sanzione amministrativa da lire un milione a lire tre milioni, aumentabile sino ad un terzo in caso di violazione di particolare gravità del suddetto limite di accettabilità. 4. Chiunque proceda allo spandimento delle acque di vegetazione in violazione dei divieti di cui all' è punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni. 5. Per l'accertamento delle violazioni previste nel presente articolo e per l'irrogazione delle relative sanzioni è competente l'autorità comunale, salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità.
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