Art. 2

In vigore dal 24 nov 1996
1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all' a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo XIII, paragrafo 1, dell'accordo stesso.
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urn:nir:stato:legge:1996-11-05;593#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'accordo per la promozione e protezione degli investimenti fra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile, con protocollo, fatto a Brasilia il 3 aprile 1995. — Testo vigente | Portale Normativo