Art. 1
In vigore dal 24 nov 1996
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania sulla promozione e la protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 1 dicembre 1994.
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