Art. 1
In vigore dal 16 nov 1996
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
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1. Il decreto-legge 20 settembre 1996, n. 489, recante interventi programmati in agricoltura per l'anno 1996, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 22 luglio 1996, n. 386.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 5 novembre 1996
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
PINTO, Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
Visto, il Guardasigilli: FLICK
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Storico versioni
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