Art. 2

In vigore dal 10 giu 2000
1. Le amministrazioni pubbliche e gli enti di promozione commerciale e di protezione assicurativa, in particolare la Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) e la Società italiana per le imprese miste all'estero (SIMEST S.p.a.), sono autorizzati ad operare nei territori palestinesi della Cisgiordania e di Gaza considerando, ai soli fini della loro attività, l'Autorità nazionale palestinese alla stregua di un Governo straniero. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 ottobre 1996 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: FLICK

Note all'articolo

  • La L. 26 maggio 2000, n. 147 ha disposto (con l'art.3, comma 1) che " Sono prorogate le disposizioni contenute nella legge 23 ottobre 1996, n. 558, relative al sostegno dell'attivita' della Delegazione generale palestinese in Italia".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1996-10-23;558#art-2

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