Art. 1
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1996-07-29;401#art-1
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La disposizione converte formalmente in legge il decreto-legge 3 giugno 1996, n. 310, relativo alla ricostruzione del teatro 'La Fenice' di Venezia e ai provvedimenti per l'evento disastroso di Napoli-Secondigliano. Inoltre, stabilisce che rimangono pienamente validi gli atti e i provvedimenti adottati in precedenza sulla base dei decreti-legge n. 44/1996 e n. 189/1996. Vengono altresì fatti salvi tutti gli effetti già prodotti e i rapporti giuridici sorti in virtù di tali decreti precedenti. Infine, impone a chiunque spetti l'obbligo generale di osservare e far osservare il testo come legge dello Stato.
La norma serve a convertire in legge dello Stato il decreto-legge n. 310 del 3 giugno 1996, garantendo continuità e validità giuridica agli interventi straordinari previsti.
Si applica a tutti i soggetti, enti pubblici e privati coinvolti nelle attività di ricostruzione o interessati dagli effetti e dai rapporti giuridici derivanti dai decreti-legge richiamati.
Un provvedimento amministrativo o un rapporto contrattuale avviato sotto la vigenza del decreto-legge n. 44 del 1996 per la gestione dell'emergenza resta valido e pienamente efficace. Gli enti e le parti coinvolte continuano a darvi esecuzione senza interruzioni legali.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato; la legge sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana munita del sigillo dello Stato.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.