Art. 1

In vigore dal 4 ago 1996
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. È convertito in legge il decreto-legge 3 giugno 1996, n. 310, recante interventi straordinari per la ricostruzione del teatro "La Fenice" di Venezia, nonché per l'evento disastroso verificatosi a Napoli-Secondigliano. 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 6 febbraio 1996, n. 44, e 4 aprile 1996, n. 189. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 luglio 1996 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri NAPOLITANO, Ministro dell'interno VELTRONI, Ministro per i beni culturali e ambientali Visto, il Guardasigilli: FLICK _______
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In sintesi

La disposizione converte formalmente in legge il decreto-legge 3 giugno 1996, n. 310, relativo alla ricostruzione del teatro 'La Fenice' di Venezia e ai provvedimenti per l'evento disastroso di Napoli-Secondigliano. Inoltre, stabilisce che rimangono pienamente validi gli atti e i provvedimenti adottati in precedenza sulla base dei decreti-legge n. 44/1996 e n. 189/1996. Vengono altresì fatti salvi tutti gli effetti già prodotti e i rapporti giuridici sorti in virtù di tali decreti precedenti. Infine, impone a chiunque spetti l'obbligo generale di osservare e far osservare il testo come legge dello Stato.

Perché esiste questa norma

La norma serve a convertire in legge dello Stato il decreto-legge n. 310 del 3 giugno 1996, garantendo continuità e validità giuridica agli interventi straordinari previsti.

A chi si applica

Si applica a tutti i soggetti, enti pubblici e privati coinvolti nelle attività di ricostruzione o interessati dagli effetti e dai rapporti giuridici derivanti dai decreti-legge richiamati.

Esempio pratico

Un provvedimento amministrativo o un rapporto contrattuale avviato sotto la vigenza del decreto-legge n. 44 del 1996 per la gestione dell'emergenza resta valido e pienamente efficace. Gli enti e le parti coinvolte continuano a darvi esecuzione senza interruzioni legali.

Adempimenti e conseguenze

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato; la legge sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana munita del sigillo dello Stato.

Domande frequenti

Cosa dispone l'articolo 1 riguardo al decreto-legge 3 giugno 1996, n. 310?Dispone la sua conversione definitiva in legge dello Stato.
Che fine fanno gli atti adottati in base ai decreti-legge n. 44 e n. 189 del 1996?Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati, e vengono fatti salvi tutti gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti in base ad essi.
Quali eventi straordinari sono oggetto degli interventi menzionati?La ricostruzione del teatro 'La Fenice' di Venezia e l'evento disastroso verificatosi a Napoli-Secondigliano.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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