Art. 1

In vigore dal 21 lug 1996
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. È convertito in legge il decreto-legge 17 maggio 1996, n. 278, concernente contributi dell'Italia a banche, fondi ed organismi internazionali. 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 20 marzo 1996, n. 145. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 16 luglio 1996 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri CIAMPI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: FLICK AVVERTENZA: Il decreto-legge 17 maggio 1996, n. 278, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 117 del 21 maggio 1996. Non si procederà alla ripubblicazione del testo del decreto-legge sopracitato in quanto in detto decreto-legge (convertito, senza modificazioni, dalla legge qui pubblicata) non sono citate norme che richiedono la compilazione di note esplicative.
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Art. 1 Conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 278, concernente contributi dell'Italia a banche, fondi ed organismi internazionali. — Testo vigente | Portale Normativo