Art. 1

In vigore dal 31 mar 1996
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 6 ottobre 1992.
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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;173#art-1

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