Art. 4

In vigore dal 31 mar 1996
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 marzo 1996 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri AGNELLI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO
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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;170#art-4

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Art. 4 Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione economica, industriale e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica lituana, fatto a Vilnius l'11 marzo 1994. — Testo vigente | Portale Normativo