Art. 17

LEGGE 7 marzo 1996, n. 108

In vigore dal 1 gen 2023
1. Il debitore protestato che abbia adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto è stato levato e non abbia subito ulteriore protesto ha diritto ad ottenere, trascorso un anno dal levato protesto, la riabilitazione. 2. La riabilitazione è accordata con decreto del presidente del tribunale o con atto notarile su istanza dell'interessato corredata dai documenti giustificativi. (12) (14) (20) (16) 3. Avverso il diniego di riabilitazione il debitore può proporre opposizione. L'opposizione è disciplinata dall' del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. (9) 4. Il decreto o l'atto di riabilitazione è pubblicato nel Bollettino dei protesti cambiari ed è opponibile ai sensi del comma 3 da chiunque vi abbia interesse. (9) (16) 5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (9) 6. Per effetto della riabilitazione il protesto si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto. 6-bis. Il debitore protestato e riabilitato ha diritto di ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto anche dal registro informatico di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480. La cancellazione dei dati del protesto è disposta dal responsabile dirigente dell'ufficio protesti competente per territorio non oltre il termine di venti giorni dalla data di presentazione della relativa istanza, corredata del decreto o dell'atto di riabilitazione. (16) 6-ter. Ove sussistano tutte le condizioni indicate nel comma 1, è consentita la presentazione di un'unica istanza di riabilitazione anche in riferimento a più protesti, purchè compresi nello spazio temporale di un triennio.
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