Art. 1
In vigore dal 24 mar 1996
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica di Slovenia, dall'altro, con allegati, atto fi- nale e dichiarazioni, firmato a Lussemburgo il 5 aprile 1993.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1996-03-06;150#art-1