Art. 1
In vigore dal 24 mar 1996
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Perù in materia di prevenzione, controllo e repressione dell'abuso e del traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, fatto a Roma il 25 ottobre 1991.
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Prourn:nir:stato:legge:1996-03-06;148#art-1