Art. 1
In vigore dal 22 mar 1996
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione consolare tra la Repubblica italiana ed il Regno del Marocco, fatta a Roma il 18 febbraio 1994.
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Prourn:nir:stato:legge:1996-03-06;143#art-1