Art. 1

In vigore dal 22 mar 1996
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. Il Presidente della repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Singapore, fatto in Singapore il 30 luglio 1990.
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urn:nir:stato:legge:1996-03-06;140#art-1

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