Art. 3

In vigore dal 22 mar 1996
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 242 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996 ed in lire 256 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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