Art. 1

In vigore dal 28 feb 1996
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. Il decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi nel 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonché misure urgenti in materia di protezione civile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 febbraio 1996 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO
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urn:nir:stato:legge:1996-02-26;74#art-1

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Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi nel 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonche' misure urgenti in materia di protezione civile. — Testo vigente | Portale Normativo