Art. 1

In vigore dal 17 feb 1996
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. È convertito in legge il decreto-legge 14 dicembre 1995, n. 529, recante istituzione di uffici scolastici provinciali del Ministero della pubblica istruzione nelle nuove province. 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 9 agosto 1995, n. 346, e 18 ottobre 1995, n. 428. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 15 febbraio 1996 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri LOMBARDI, Ministro della pubblica istruzione Visto, il Guardasigilli: DINI
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