Art. 1

In vigore dal 16 feb 1996
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 566, recante disposizioni in materia di reddito di impresa per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 10 febbraio 1996 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri FANTOZZI, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: DINI ------------
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urn:nir:stato:legge:1996-02-10;58#art-1

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Art. 1 Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 566, recante disposizioni in materia di reddito di impresa per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante. — Testo vigente | Portale Normativo