Art. 3

In vigore dal 10 feb 1996
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nel triennio 1995-1997, valutato in lire 18 milioni annue per ciascuno degli anni 1995 e 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995- 1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministro del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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Art. 3 Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale di Germania nell'ambito dell'istruzione superiore, con scambio di note, fatto a Bonn il 20 settembre 1993. — Testo vigente | Portale Normativo