Art. 1
In vigore dal 1 feb 1996
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
1. Il decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 509, recante disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1 aprile 1995, n. 100, 2 giugno 1995, n. 219, 3 agosto 1995, n. 320, e 2 ottobre 1995, n. 409.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 31 gennaio 1996
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri
GUZZANTI, Ministro della sanità
Visto, il Guardasigilli: DINI
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