Art. 2

LEGGE 12 gennaio 1996, n. 24

In vigore dal 3 feb 1996
1. Per gli anni 1996 e 1997, il Ministro per i beni culturali e ambientali provvede alla erogazione di finanziamenti a favore di progetti del libro parlato presentati dai centri di cui al comma 2, esclusi i centri che già ricevano contributi dallo Stato allo stesso titolo. 2. I progetti di cui al comma 1 possono essere presentati da centri che operino nel settore da almeno dieci anni a livello nazionale ed internazionale e che svolgano l'attività di registrazione ovvero di trascrizione in braille dei testi su richiesta degli utenti, anche relativamente a testi scolastici ed universitari, in almeno tre lingue e senza limiti qualitativi e quantitativi. 3. Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione dei finanziamenti a favore dei progetti di cui al comma 1, sulla base di criteri relativi alla qualità e alla efficacia degli stessi.
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