Art. 1

In vigore dal 13 gen 1996
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. Il decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501, recante interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 marzo 1995, n. 92, 30 maggio 1995, n. 205, 28 luglio 1995, n. 311, e 26 settembre 1995, n. 402. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 gennaio 1996 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri CARAVALE, Ministro dei trasporti e della navigazione TREU, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: DINI
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