Art. 1

In vigore dal 28 dic 1995
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. Il decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1 marzo 1995, n. 61, 29 aprile 1995, n. 138, 28 giugno 1995, n. 255, e 28 agosto 1995, n. 357. 3. Il termine per emanare disposizioni correttive al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, emanato ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e nel rispetto dei principi e dei criteri ivi stabiliti, è prorogato al 30 giugno 1996. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 dicembre 1995 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri CORONAS, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: DINI
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Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale. — Testo vigente | Portale Normativo