Art. 1

In vigore dal 19 nov 1995
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. È convertito in legge il decreto-legge 18 settembre 1995, n. 387, recante riduzione dei pedaggi autostradali per le imprese che esercitano professionalmente l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi. 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 18 luglio 1995, n. 290. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 novembre 1995 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri CARAVALE, Ministro dei trasporti e della navigazione BARATTA, Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente Visto, il Guardasigilli: DINI ------------
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Art. 1 Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 387, recante riduzione dei pedaggi autostradali per le imprese che esercitano professionalmente l'attivita' di autotrasporto di cose per conto di terzi. — Testo vigente | Portale Normativo