Art. 3

In vigore dal 17 nov 1995
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 15 milioni per l'anno 1995, in lire 6 milioni per l'anno 1996 ed in lire 15 milioni a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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