Art. 1
In vigore dal 19 ott 1995
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
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1. È convertito in legge il decreto-legge 9 agosto 1995, n. 344, recante disposizioni urgenti per dotare gli uffici giudiziari di sistemi di fono e videoregistrazione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 18 ottobre 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri
MANCUSO, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
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AVVERTENZA:
Il decreto-legge 9 agosto 1995, n. 344, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 193 del 19 agosto 1995.
Non si procederà alla ripubblicazione del testo del decreto-legge sopracitato in quanto in detto decreto-legge (convertito, senza modificazioni, dalla legge qui pubblicata) non sono citate norme che richiedono la compilazione di note esplicative.
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Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1995-10-18;426#art-1