Art. 1

In vigore dal 19 ott 1995
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. È convertito in legge il decreto-legge 9 agosto 1995, n. 344, recante disposizioni urgenti per dotare gli uffici giudiziari di sistemi di fono e videoregistrazione. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 ottobre 1995 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri MANCUSO, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: MANCUSO ------------ AVVERTENZA: Il decreto-legge 9 agosto 1995, n. 344, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 193 del 19 agosto 1995. Non si procederà alla ripubblicazione del testo del decreto-legge sopracitato in quanto in detto decreto-legge (convertito, senza modificazioni, dalla legge qui pubblicata) non sono citate norme che richiedono la compilazione di note esplicative. ------------
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Art. 1 Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 344, recante disposizioni urgenti per dotare gli uffici giudiziari di sistemi di fono e videoregistrazione. — Testo vigente | Portale Normativo