Art. 4

LEGGE 8 agosto 1995, n. 335

In vigore dal 17 ago 1995
(Destinatari) 1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunta in fine, la seguente lettera: "b-bis) per raggruppamenti di soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate". 2. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla seguente: "a) per i soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b-bis), esclusivamente forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita;". 3. Alla lettera a) del comma 1 dell' del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: "accordi, anche interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative della categoria membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;". 4. Al comma 1 dell' del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "c-bis) accordi fra soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute".
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