Art. 17
LEGGE 8 agosto 1995, n. 335
In vigore dal 17 ago 1995
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presenta legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 8 agosto 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri
TREU, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Visto, il Guardiasigilli: MANCUSO
Storico versioni
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