Art. 1
In vigore dal 26 lug 1995
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
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1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Giamaica sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Kingston il 29 settembre 1993.
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