Art. 3

In vigore dal 26 lug 1995
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 61.000.000 per l'anno 1994, in L. 54.000.000 per l'anno 1995 e in L. 61.000.000 annue a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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