Art. 1
In vigore dal 29 giu 1995
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
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1. Il decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, recante disposizioni urgenti in tema di proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale ed in tema di disciplina sanzionatoria relativa agli appalti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 28 giugno 1995
Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle
funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Articolo 86 della Costituzione
SCOGNAMIGLIO PASINI
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri
MANCUSO, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1995.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 36.
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Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1995-06-28;246#art-1