Art. 2

LEGGE 31 maggio 1995, n. 218

In vigore dal 1 set 1995
(Convenzioni internazionali) 1. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia. 2. Nell'interpretazione di tali convenzioni si terrà conto del loro carattere internazionale e dell'esigenza della loro applicazione uniforme.
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