Art. 1
In vigore dal 31 mag 1995
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
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1. Il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 agosto 1993, n. 273, 2 ottobre 1993, n. 394, 4 dicembre 1993, n. 495, 2 febbraio 1994, n. 80, 31 marzo 1994, n. 219, 31 maggio 1994, n. 329, 30 luglio 1994, n. 477, 30 settembre 1994, n. 562, 30 novembre 1994, n. 661, e 31 gennaio 1995, n. 29.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-05-30;203#art-1