Art. 1
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1995-05-18;187#art-1
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Questa disposizione contiene l'autorizzazione ufficiale del Parlamento al Presidente della Repubblica per ratificare un accordo internazionale. L'accordo in questione è stato stipulato tra il Governo italiano e la Santa Sede nella Città del Vaticano in data 15 febbraio 1995. L'oggetto dell'intesa è la regolamentazione dei rapporti tra l'ospedale pediatrico 'Bambino Gesù' e il Servizio sanitario nazionale italiano.
La norma autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare l'accordo stipulato tra il Governo italiano e la Santa Sede. Lo scopo è consentire la piena validità dell'intesa volta a disciplinare i rapporti tra l'ospedale pediatrico 'Bambino Gesù' e il Servizio sanitario nazionale.
La norma conferisce direttamente l'autorizzazione al Presidente della Repubblica italiana. Riguarda inoltre i rapporti tra il Governo italiano, la Santa Sede, l'ospedale pediatrico 'Bambino Gesù' e il Servizio sanitario nazionale.
A seguito dell'approvazione della legge da parte del Parlamento, il Presidente della Repubblica procede alla ratifica formale dell'accordo bilaterale. Questo passaggio consente di dare seguito all'intesa per gestire i rapporti operativi e istituzionali tra la struttura ospedaliera 'Bambino Gesù' e la sanità pubblica italiana.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.