Art. 1
In vigore dal 29 apr 1995
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
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1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria, fatto a Roma il 9 gennaio 1992.
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Prourn:nir:stato:legge:1995-04-12;127#art-1