Art. 2

In vigore dal 29 apr 1995
1. Piena ed intera esecuzione è data al trattato di cui all' a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 17, paragrafo 2, del trattato stesso.
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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;126#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria per l'assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 3 luglio 1991. — Testo vigente | Portale Normativo