Art. 1
In vigore dal 29 apr 1995
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'atto recante revisione dell'articolo 63 della convenzione sul rilascio di brevetti europei (convenzione sul brevetto europeo) del 5 ottobre 1973, con atto finale, fatto a Monaco il 17 dicembre 1991.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-04-12;125#art-1