Art. 1

In vigore dal 15 mar 1995
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. Il decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 50, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei consigli delle regioni a statuto ordinario e delle elezioni amministrative della primavera del 1995, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 marzo 1995 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri BRANCACCIO, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: MANCUSO AVVERTENZA: Il decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 50, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1995. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 19. ------------
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Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 50, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei consigli delle regioni a statuto ordinario e delle elezioni amministrative della primavera del 1995. — Testo vigente | Portale Normativo