Trattato
Art. 4
In vigore dal 19 mar 1995
Qualora si verificassero situazioni o controversie suscettibili, secondo una delle Parti, di costituire una minaccia alla pace o alla sicurezza internazionale, le Alte Parti Contraenti armonizzeranno, nei limiti del possibile, le loro posizioni in vista dell'adozione delle misure più idonee ad alleggerire la tensione.
Qualora una della Parti ritenesse che una situazione od una controversia minacciasse i suoi supremi interessi di sicurezza, essa può chiedere all'altra Parte di tenere senza indugio consultazioni bilaterali, anche al fine di individuare, all'occorrenza, idonee forme di assistenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-03-08;75#art-t-4