Trattato

Art. 18

In vigore dal 19 mar 1995
Le Alte Parti Contraenti incoraggeranno l'intensificazione dei contatti diretti tra i loro cittadini, tra partiti, sindacati, fondazioni e associazioni riconosciute, centri di studio, nonché altre associazioni di fatto, quali associazioni femminili, organizzazioni sportive, associazioni religiose, associazioni ecologiche ed altre. Esse promuoveranno in ogni modo gli scambi giovanili. Le Alte Parti Contraenti favoriranno altresì i gemellaggi e l'intensificazione degli scambi tra singole città, regioni ed altri enti territoriali e non territoriali.
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urn:nir:stato:legge:1995-03-08;75#art-t-18

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