Art. 7
LEGGE 23 febbraio 1995, n. 43
In vigore dal 25 feb 1995
1 Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera regione, meno del 3 per cento dei voti validi, a meno che sia collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale del 5 per cento.
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