Trattato

Art. 1

In vigore dal 28 feb 1995
TRATTATO DI AMICIZIA E COLLABORAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA ROMANIA La Repubblica Italiana e la Romania, muovendo dalle tradizioni di amicizia e dalle affinità spirituali e culturali tra i due popoli, riconoscendo l'illegittimità del Patto Molotov-Ribbentrop del 23 agosto 1939, convinte della necessità di costruire le relazioni fra Stati sulla base dei valori universali di libertà, democrazia, pluralismo e rispetto dei diritti dell'uomo, sospinte dai mutamenti di natura politica ed istituzionale verificatisi in Europa, determinate e rendere irreversibile il superamento della divisione del continente, riaffermando la loro fedeltà ai principi e agli obiettivi dello Statuto delle Nazioni Unite, conscie del fondamentale rilievo rivestito dall'Atto Finale di Helsinki, dalla Carta di Parigi per una nuova Europa e dagli altri documenti della CSCE e ribadendo gli impegni con essi assunti, desiderando sviluppare e consolidare le relazioni tra la Romania e le Comunità Europee, decise a rafforzare i reciproci rapporti di amicizia, collaborazione e buon vicinato, hanno convenuto quanto segue: L'Italia e la Romania svilupperanno le loro relazioni sulla base della fiducia, della collaborazione e del reciproco rispetto, in conformità con i principi della sovranità, integrità territoriale, parità di diritti, dignità umana e rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'uomo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1995-02-15;53#art-t-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo