Art. 1
In vigore dal 28 feb 1995
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di cooperazione per prevedere, prevenire e mitigare le catastrofi naturali e tecnologiche tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta, fatto a Palermo l'11 marzo 1994.
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Prourn:nir:stato:legge:1995-02-15;52#art-1