Art. 2

In vigore dal 19 gen 1995
1. Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note di cui all' a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dallo scambio di note stesso.
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urn:nir:stato:legge:1995-01-02;12#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dello scambio di note relativo all'estensione della partecipazione italiana alla Forza multinazionale e osservatori (MFO), con allegato addendum, effettuato a Roma il 17 e 24 marzo 1992. — Testo vigente | Portale Normativo