Capo VI
Art. 47
Entrata in vigore
In vigore dal 1 gen 1995
1. Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dal 1 gennaio 1995.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato
Data a Roma, addì 23 dicembre 1994
SCALFARO
BERLUSCONI, Presidente del
Consiglio dei Ministri
DINI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-23;724#art-47