Capo VI

Art. 47

Entrata in vigore

In vigore dal 1 gen 1995
1. Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dal 1 gennaio 1995. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato Data a Roma, addì 23 dicembre 1994 SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri DINI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: BIONDI
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