Capo VI

Art. 38

Disposizioni relative alla Cassa depositi e prestiti

In vigore dal 1 gen 1995
1. Le annualità da corrispondere per il 1995 alla Cassa depositi e prestiti, relativamente ai limiti di impegno autorizzati dagli della legge 5 agosto 1978, n. 457; dall' del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25; dagli , commi quarto e undicesimo, e 2, comma dodicesimo, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94; dall', comma 7, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e dall', comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono conferite alla Cassa medesima nell'esercizio successivo a quello di scadenza dell'ultima annualità dei rispettivi limiti di impegno.
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